Con la Risposta n. 47 del 19 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sulle somme erogate ad ex dipendenti a titolo di cassa integrazione, il datore di lavoro deve comportarsi quale sostituto d’imposta, operando le ritenute d’acconto Irpef, in quanto tali emolumenti sono riconducibili al rapporto di lavoro intrattenuto con la società, anche se cessato.
Nell’interpello l’istante ritiene di poter erogare ai dipendenti – che hanno cessato il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni o per scadenza naturale del contratto di lavoro – l’emolumento in esame al lordo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto Irpef, precisando che le somme sono erogate dall’istante quale mero intermediario, nonché ex datore di lavoro destinatario della somma da riversare ai dipendenti (ed ex dipendenti); A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro. Pertanto, l’Agenzia è dell’avviso che l’istante sarà tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di versamento delle ritenute ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché a predisporre la certificazione degli emolumenti e presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770), così come previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322