07 Gen Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali.
Con le nuove circolari n.1, n.2 e n.3 del 2022 l’INPS prende in esame alcune delle nuove disposizioni derivanti dal riordino degli ammortizzatori sociali, operato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
In particolare la circolare n. 1/2022 (all. n.1) si occupa dell’estensione della tutela della maternità e della paternità per i lavoratori autonomi e del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti; la circolare n.2/2022 (all. n.2) si occupa delle nuove disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI; infine la circolare n.3/2022 (all. n.3) si occupa delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Circolare n. 1/2022
L’articolo 1, comma 239, della legge di Bilancio 2022, introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che per queste lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. La disposizione si applica alle seguenti categorie di lavoratrici: lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS; libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza). La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali, ovvero portale web; Contact center integrato; Patronato.
Lo stesso articolo 1, al comma 134, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto per il 2021, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, di cui trattasi, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Circolare n.2/2022
La circolare INPS fornisce chiarimenti sulla disposizione introdotta dal comma 221 dell’art. 1 della legge di bilancio, che ha apportato importanti modifiche e integrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplinano, rispettivamente, l’ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione medesima.
Circolare n.3/2022
Infine la circolare INPS n. 3/2022 fornisce chiarimenti sulla disposizione introdotta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, che ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, prevedendo una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione, ampliandone la durata e introducendo una diversa modalità di calcolo della prestazione, oltre al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della DIS-COLL e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.