04 Dic Assegno unico e universale per i figli a carico
L’INPS con il messaggio n. 4748/2021 (All. n.1) fornisce le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda di assegno unico universale per i figli a carico, la nuova misura istituita dal decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46. Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Con il messaggio citato l’Istituto comunica che a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età e a determinate condizioni. L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Modalità di erogazione dell’assegno. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
a) conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:
il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.