07 Mar Assegno Unico ed effetti sulla disciplina di ANF e AF
L’’INPS ha pubblicato la circolare n. 34/2022 (All. n.1), che fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti delle nuove disposizioni derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230/2021 sulla disciplina previgente dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari (AF).
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, in attuazione della legge delega n. 46/2021, ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico per i figli a carico, attribuito ai nuclei familiari in base all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Ai fini dell’Assegno unico il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero, senza limite di età qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l’università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
A partire dal 1° marzo 2022 non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico; continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti.
I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpI, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l’Istituto provvede a erogare gli Assegni per il nucleo familiare dietro richiesta dell’interessato. La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l’indennità di
disoccupazione NASpI, ma può essere presentata anche in un momento successivo. Per periodi a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere presentate domande di ANF su NASpI esclusivamente per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli. Per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece, essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni previgenti, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
Per periodi fino al 28 febbraio 2022 potranno essere presentate le domande di ANF per i nuclei con figli, laddove sussistano le previste disposizioni normative in materia di cui al decreto-legge n. 69/1988. Per periodi dal 1° marzo 2022, diversamente, potranno essere presentate solo domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione, per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.